Art. 1: COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
Ai sensi dell’articolo 14 e successivi del Codice Civile è costituita l’Associazione denominata OLYMPUS - Associazione Scultori Lignei e Tornitori d’Arte avente sede legale in Via Roma, 56 – 33020 SUTRIO – UDINE.
Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio europeo. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro. L’eventuale avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell’Associazione.
Art. 2: OBIETTIVI SCOPI E FINALITA’
L’Associazione OLYMPUS è un'Associazione Europea dove tutti gli aderenti appartengono alla Comunità Europea.
Si occupa di ricerca e studio delle tradizioni scultoree lignee al fine di salvaguardare le tradizioni d'arte storiche e popolari in Europa, nonché sviluppare un interscambio culturale delle sculture lignee contemporanee attraverso l’organizzazione di simposi, manifestazioni espositive, estemporanee, conferenze, concorsi ecc.. di qualità eccellente, dove tutti i partecipanti alle suddette saranno Scultori e/o Tornitori d'Arte che hanno le capacità per insegnare e divulgare queste tecniche nel settore.
In occasione di queste manifestazioni pubbliche, l’Associazione, attraverso i propri soci, si propone con qualità e professionalità permettendo di far conoscere l’immagine dello Scultore ligneo che avrà così modo di interagire direttamente col pubblico.
Progetta, organizza e attiva corsi di formazione destinati ai giovani desiderosi di intraprendere, anche professionalmente, questo settore, nonché corsi indirizzati ad appassionati di tutte le età che vogliono conoscere le tecniche operative della scultura lignea e delle attività al legno connesse con la collaborazione dei Maestri d’Arte associati, corsi sia diurni sia serali in sedi di scuole esistenti e/o dove sarà specificatamente richiesto.
Informazione e divulgazione delle attività che l’Associazione propone e attiva anche con Enti pubblici e privati.
L'Associazione ha l'obiettivo primario di tutelare il buon nome dell' Artista Associato selezionando scrupolosamente le adesioni per creare e formare un gruppo di qualità eccellente.
Art. 3: DURATA
L’Associazione OLYMPUS ha durata illimitata.
Art. 4: SOCI
Possono far parte dell’Associazione OLYMPUS oltre ai Soci Fondatori, le persone fisiche, le aziende, gli Enti Pubblici e privati.
Per essere ammessi a far parte dell’Associazione OLYMPUS bisogna far domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di condividere le finalità e l’impegno ad approvare ed osservare lo Statuto ed i Regolamenti contenuti in esso. L’adesione all’Associazione comporta, per il socio maggiorenne di età il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione del rendiconto economico, per le modifiche statutarie e per le nomine degli organi direttivi. La qualità di socio cessa per dimissioni volontarie e comportamento contrastante con gli scopi statutari. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile per atto fra vivi ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è prevista la rivalutabilità.
Art. 5: DOVERI DELL’ASSOCIATO
Per quanto di sua competenza l’Associato ha il dovere di, seguendo le indicazioni dello Statuto, pubblicizzare, promuovere, supportare tutte le attività che l’Associazione OLYMPUS svolgerà secondo un programma stabilito. Ogni Associato ha il dovere di informare l’Associazione OLYMPUS su qualsiasi evento, di cui viene a conoscenza, inerente agli scopi ed obbiettivi dell’Associazione OLYMPUS.
Art. 6: ISCRIZIONE, REGOLAMENTO, MODALITA’
La domanda di ammissione verrà deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni dal ricevimento, In assenza di accettazione scritta, la domanda si intende respinta.
Qualunque Associato può, tramite lettera raccomandata da inviare al Consiglio Direttivo, recedere dall’Associazione OLYMPUS. Il recesso avrà efficacia immediata dal giorno di ricevimento della raccomandata.
In mancanza di versamento della quota sociale oppure per altri gravi motivi, l’Associato può essere escluso con delibera del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha efficacia dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento, essa dovrà contenerne le motivazioni. Nel caso l’Associato escluso non condivida potrà adire al Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l’esclusione verrà sospesa sino al pronunciamento del Collegio stesso.
Art. 7: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE OLYMPUS
Gli organi dell’Associazione OLYMPUS sono:
L’Assemblea dei Soci,
Il Presidente del Consiglio Direttivo,
Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo,
Il Consiglio Direttivo.
L’elezione degli Organi dell’Associazione OLYMPUS non potrà essere in nessun modo vincolata e/o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivi e passivi.
Art. 8: ASSEMBLEA
L’Assemblea generale dei Soci è costituita da tutti i Soci regolarmente iscritti nel libro Soci entro il mese antecedente alla data di convocazione dell’Assemblea stessa. L’Assemblea dei Soci è l’Organo Sovrano dell’Associazione stessa.
Si riunisce almeno una volta all’anno entro il mese di Marzo, per l’approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo.
Essa inoltre: Delinea gli indirizzi generali dell’attività.
Delibera sulle modifiche eventuali da apportare al presente Statuto.
Approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività
Delibera sull’eventuale destinazione degli avanzi, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione OLYMPUS qualora questo sia consentito dalla Legge e dal presente Statuto.
Delibera l’eventuale scioglimento e la liquidazione dell’Associazione OLYMPUS e la devoluzione del suo patrimonio.
L’Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno un terzo degli Associati o da almeno due Consiglieri. L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
La convocazione viene fatta mediante avviso scritto contenente: il luogo, la data e l’ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione, l’elenco degli argomenti da trattare. Viene spedita a tutti gli Associati al loro indirizzo risultante dal libro degli aderenti all’Associazione OLYMPUS nonché ai componenti del Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima dell’adunanza.
L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci; mancando tale numero, l’Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione un’ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto e di nomina alle cariche sociali.
Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro Socio all’interno dell’Associazione OLYMPUS. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe. Le delibere verranno riportate su un verbale controfirmato dal Presidente, dal Segretario e da eventuali scrutatori.
Per l’approvazione dei regolamenti, le modifiche allo Statuto, la gestione degli avanzi e/o disavanzi, riserve o fondi, è inderogabilmente necessario il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti.
Per la modifica dello Statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione dell’Associazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati.
Art. 9: CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione OLYMPUS viene amministrata da un Consiglio Direttivo composto a scelta dell’Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di sette membri compresi il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario – Tesoriere, che durano in carica per la durata del Consiglio. I Consiglieri dovranno essere Associati, la carica avrà durata annuale e potranno essere rieletti. Qualora venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri l’intero Consiglio Direttivo decade e si dovrà procedere ad una nuova rielezione.
In caso di cessazione dalla carica di uno dei Membri del Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Membro del Consiglio Direttivo cooptato dura in carica sino alla prossima Assemblea al cui ordine del giorno viene posto l’argomento della sostituzione; il nuovo Membro eletto rimarrà in carica per il periodo rimanente sino alla nuova elezione.
Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Consigliere, Segretario o facente parte del collegio dei revisori dei conti non percepiranno alcun compenso. Verranno a loro rimborsate le spese documentate sostenute per ragioni d’incarico o di ufficio.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: La nomina del Segretario. L’ammissione all’Associazione OLYMPUS di nuovi iscritti. La predisposizione annuale del Bilancio Preventivo e del Rendiconto Consuntivo.
Il Consiglio Direttivo potrà delegare tutti o parte dei suoi poteri al Presidente, nonché attribuire ad uno o più dei suoi Membri oppure, tramite il Presidente anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell’Associazione OLYMPUS.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere. La convocazione contenente il giorno, il luogo, l’ora della riunione e l’ordine del giorno da trattare viene inviata almeno otto giorni prima della convocazione.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, purchè siano presenti tutti i suoi Membri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi Membri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente od in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente. In mancanza del Vice Presidente da un altro Membro del Consiglio Direttivo designato dai presenti.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consigliere che non partecipa a tre consigli consecutivi, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.
Art. 10: COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
A tutti gli Associati maggiorenni spetta il diritto di poter far parte del Consiglio Direttivo.
Entro tre mesi dalla data di scadenza del Consiglio Direttivo l’Associato, che abbia intenzione di farvi parte, deve far pervenire presso la sede dell’Associazione una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la candidatura.
Art. 11: IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, presiede il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea generale dei Soci facendone eseguire le deliberazioni. Su delibera del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione OLYMPUS anche ad estranei al Consiglio Direttivo.
Spetta al Presidente:
a) determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell’assemblea Generale dei Soci,
b) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statutari dell’Associazione.
Art. 12: IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti ed in ogni sua attribuzione il Presidente, ogni qual volta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per terzi prova dell’impedimento del Presidente.
Art. 13: LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l’Associazione OLYMPUS tiene i libri verbali delle riunioni e delle delibere nonché il libro degli Associati. I libri dell’Associazione OLYMPUS sono consultabili da qualsiasi Associato ne faccia motivata istanza e le spese per le eventuali copie richieste sono a carico del richiedente.
Art. 14: BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO
Gli esercizi dell’Associazione OLYMPUS chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è previsto il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo. Essi dovranno essere depositati presso la sede nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione entro la fine di Marzo. Saranno a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.
Art. 15: PATRIMONIO ED ENTRATE
Il patrimonio dell’Associazione OLYMPUS è costituito da beni immobili e mobili che pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici o Privati e/o da persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.
Per L’adempimento dei suoi compiti l’Associazione OLYMPUS dispone delle seguenti entrate:
versamenti effettuati dagli Associati,
redditi derivati dal suo patrimonio,
introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuare all’atto d’iscrizione o di rinnovo della quota annuale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ne per successione a titolo particolare, ne per successione a titolo universale, ne per atto tra vivi ne a causa di morte.
Art. 16: AVANZI DI GESTIONE
All’Associazione è fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all’atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione OLYMPUS ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività e di quelle ad esse connesse.
Art. 17: SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell’Associazione OLYMPUS, che viene deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci con voto favorevole dei due terzi dei Soci, il patrimonio residuo deve essere devoluto al Comune sede dell’Associazione con fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.18: CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o d’interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un Arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’Arbitro verrà scelto di comune accordo tra le parti; in mancanza di accordo la nomina verrà effettuata dal Presidente della Camera Arbitrale.
Art. 19: LEGGE APPLICABILE
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto è necessario fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del C.C. ed in subordine alle norme contenute nel libro V del C.C.